Art. 5.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di medicinali

 

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compresi nell'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso, ai fini della prescrizione e della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004 e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta per il discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, del presente testo unico».

      2. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, dopo la sostanza: «denominazione comune: Delorazepam» sono inserite le seguenti sostanze: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» e «denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetraidro-6, 6, 9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo».